Decreto istitutivo della Riserva naturale
marina di Miramare
Denominazione
Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste
Regione
FRIULI VENEZIA GIULIA
Raggruppamento A.P.
Aree Naturali Marine Protette e Riserve Naturali Marine
Organismo di gestione Associazione di protezione ambientale
WWF Italia
Provvedimento Istitutivo
D.I. 12.11.86
Superficie a Mare
(ha) 30
Decreto interministeriale 12 novembre 1986
Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel
Golfo di Trieste
(G.U. della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 1987)
Il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della
Marina Mercantile previa intesa con il presidente della regione
autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti gli articoli 26,27,28, 30, 31 e 32 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare,
come modificate ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n.
349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Sulla proposta della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti formulata nella seduta del 7 febbraio 1985 che
costituisce parte integrante del presente decreto;
Sentito il comune di Trieste;
Visto il conforme parere dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
Ritenuta l'opportunità di provvedere all'istituzione della
riserva naturale marina di Miramare;
Decreta:
Art. 1.
E' istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
la "Riserva naturale marina di Miramare" nel Golfo
di Trieste.
Art. 2.
I confini della riserva marina di cui al precedente art.
1, sono compresi tra la costa e i segmenti congiungenti i
punti contrassegnati con le lettere "A" - "B"
- "C" - "D" - "E" nell'allegata
planimetria che fa parte integrante del presente decreto e
come appresso indicati:
punto A - situato sullo spigolo di ponente in testa
al molo che delimita ad Ovest lo stabilimento balneare "Miramare
- Castello";
punto B - rilevamento vero = 356°, distanza ml 200
dal punto A;
punto C - rilevamento vero = 46°, distanza ml 200
dallo spigolo Sud-Ovest del castello di Miramare;
punto D - rilevamento vero = 97°, distanza ml 200
dal punto E;
punto E - situato in radice al molo - diga foranea
del porticciolo di Grignano.
Art. 3.
Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma,
lettere b) e c) della legge 31 dicembre 1982, n. 979 la "Riserva
naturale marina di Miramare" nel Golfo di Trieste, in
particolare persegue:
la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle caratteristiche
geomorfologiche, della fauna e della flora bentonica e pelagica
dell'area interessata;
l'intensificazione e il proseguimento a carattere sistematico
dei programmi di ricerca, in parte già in atto, a cura del
laboratorio di biologia marina di Aurisina di Trieste, di
istituti e dipartimenti universitari dell'Università degli
studi di Trieste, del Museo civico di storia naturale di Trieste
nonché dell'istituto talassografico di Trieste del Consiglio
nazionale delle ricerche (C.N.R.);
la diffusione della conoscenza della biologia degli ambienti
marini e delle peculiari caratteristiche mineralogiche e geomorfologiche
della zona;
la realizzazione di programmi di carattere divulgativo-educativo
per il miglioramento della cultura generale nel campo della
biologia ed ecologia marina.
Art. 4.
Nell'area individuata nel precedente art. 2, sono vietate:
l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle
formazioni rocciose, dei minerali, della flora e della fauna
subarea e subacquea costiera, tranne il caso di campionamenti
a scopo di ricerca scientifica, sotto la sorveglianza di un
responsabile della ricerca stessa ed autorizzati dall'ente
responsabile della gestione della riserva;
la navigazione, l'accesso, la sosta con navi e natanti di
qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione, salvo che
per motivi di guardiania, di ricerca e di visita con l'autorizzazione
e sotto il controllo diretto delle autorità di riserva;
la pesca sia professionale sia sportiva con qualunque mezzo
esercitata;
la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e
in genere qualunque attività che possa costituire rischio
o turbamento per la tutela delle specie animali o vegetali,
ivi compresa la immissione di specie estranee, salvo speciali
autorizzazioni rilasciate per scopi di studio o ricerca;
l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta,
dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche
dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi
e in genere l'immissione di qualsiasi oggetto o sostanza che
possa modificare, anche transitoriamente le caratteristiche
dell'ambiente marino costiero;
l'introduzione di armi, anche subacque, esplosivi e di qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche
o inquinanti;
le attività che comunque possono arrecare danno, intralcio
o turbativa alla realizzazione delle finalità di tutela e
dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi
nell'area.
Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni
ed i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al precedente
comma, che risultino compatibili con il perseguimento delle
finalità di cui al precedente art. 3.
Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli risultanti
dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979 del
1982.
Art. 5.
La gestione della riserva di Miramare di Trieste è delegata,
con apposita convenzione da stipularsi a parte, all'Associazione
italiana per il World Wildlife Fund che dovrà avvalersi, per
il perseguimento delle finalità scientifiche e didattiche
di cui al precedente art. 3, della collaborazione del laboratorio
di biologia marina di Aurisina di Trieste.
Art. 6.
All'onere finanziario per la gestione della riserva marina
di Miramare nel Golfo di Trieste si provvede con:
il contributo ordinario dello Stato, da disporsi con decreto
del Ministro della marina mercantile a carico del cap. 2556
dello stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile;
gli eventuali contributi di enti o di privati;
i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi
alla fruizione della riserva stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto è disposta
la erogazione di un contributo straordinario di 30 milioni
di lire per la installazione di boe che delimitano i confini
della riserva; la relativa spesa è imputata al cap. 2556 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della marina
mercantile.
Art. 7.
La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali
violazioni alle norme di cui al presente decreto, e la conseguente
irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge
31 dicembre 1982, n. 979 sono affidati alla capitaneria di
porto di Trieste.
Art. 8.
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione
della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, entro sessanta giorni dall'affidamento
della riserva all'ente delegato.
Art. 9.
Con decorrenza dalla data di affidamento della riserva di
Miramare nel Golfo di Trieste all'ente gestore, a cura della
competente autorità, sarà revocata, ai sensi dell'art. 42
del codice della navigazione, la concessione demaniale marittima
rilasciata all'Associazione italiana per il World Wildlife
Fund, interessante l'area marina sulla quale è stata istituita
la Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste.
Roma, addì 12 novembre 1986
Il Ministro dell'Ambiente
De Lorenzo
Il Ministro della Marina Mercantile
Degan
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo
1987
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 23
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